Servizi
Crisi
d'impresa
il nostro compito
Identificare le soluzioni più efficaci per gestire le tensioni finanziarie
Guidare l’azienda nel percorso più appropriato per ripristinare equilibrio e sostenibilità
Stadio
Ti riconosci in una di queste situazioni?

Incubazione
È la fase iniziale in cui compaiono i primi segnali di tensione (es: margini in calo, maggiore ricorso al credito, etc), generalmente gestibili con interventi tempestivi.
Declino
È la fase in cui le difficoltà diventano ricorrenti e sistematiche, con l’emersione di squilibri economici e/o finanziari e una progressiva riduzione della capacità dell’impresa di far fronte agli impegni con regolarità.
Crisi
Condizione di difficoltà in cui l’impresa rischia di divenire insolvente a causa di inadeguati flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.
Insolvenza
Lo stato in cui l’impresa non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, come risulta da inadempimenti o da altri elementi significativi.
Obiettivo
Come possiamo aiutarti?
Debt Advisory
GMB affianca l’impresa nelle seguenti attività:
- Reperimento di nuova finanza
- Ricerca di investitori terzi e/o partnership industriali
- Consolidamento e riorganizzazione del debito
- Reperimento di finanza prededucibile
- Negoziazione con banche e altri creditori e gestione dei tavoli di confronto (termini, covenant, garanzie)
Transazione fiscale ex artt. 23 comma 2 bis e 63 CCII
L’imprenditore può presentare una proposta di transazione fiscale che preveda il pagamento, anche parziale e/o dilazionato, dei debiti tributari (ad es. IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta di registro e tributi doganali) nell’ambito della Composizione Negoziata. Nell’ambito dell’Accordo di ristrutturazione dei debiti o del Concordato preventivo, la proposta può riguardare anche i debiti previdenziali, secondo le modalità previste dalla normativa.
Misure cautelari e protettive ex art 54 CCII
L’imprenditore può richiedere l’applicazione di misure protettive volte a preservare il patrimonio del debitore, limitando o sospendendo le iniziative dei creditori (azioni esecutive e cautelari) e creando lo “spazio” necessario per condurre le trattative e predisporre una soluzione.
Le misure cautelari, invece, sono provvedimenti specifici adottati dal giudice per tutelare il patrimonio o l’impresa del debitore quando risultino necessari a garantire provvisoriamente il buon esito delle trattative e l’efficacia degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza.
Composizione Negoziata della Crisi ex art 12 CCII
La CNC è un percorso negoziale di natura privatistica e stragiudiziale, che non comporta alcuna forma di spossessamento patrimoniale, né perdita della gestione dell’impresa. è finalizzata a consentire all’imprenditore, in stato di pre-crisi, crisi o insolvenza, di individuare e attuare un percorso di risanamento, preservando la continuità aziendale quando possibile.
La procedura si svolge con il supporto di un esperto indipendente, nominato per agevolare le trattative tra l’imprenditore e i principali stakeholder (banche, fornitori, Erario, enti previdenziali), favorendo un confronto ordinato e trasparente e la costruzione di soluzioni sostenibili. La CNC può inoltre consentire l’accesso a misure protettive e cautelari (ove richieste e ricorrendone i presupposti) per stabilizzare l’impresa durante le negoziazioni e prevenire azioni che compromettano il buon esito delle trattative.
Accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt 57, 60 e 61 CCII
L’imprenditore, anche non commerciale (ma non minore), che si trovi in stato di crisi o insolvenza, può concludere un accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori che rappresentano una percentuale significativa (30%, 60% o 75%) del totale dei crediti. È necessaria la redazione di un piano economico finanziario, che deve essere attestato da un professionista, e l’imprenditore può concludere anche una transazione fiscale e contributiva. L’accordo deve essere omologato dal tribunale.
Concordato preventivo ex art 84 CCII
Un’impresa commerciale che si trovi in stato di crisi o insolvenza, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, può chiedere l’accesso al concordato preventivo. Si tratta di una procedura concorsuale a carattere volontario, nella quale l’impresa formula ai creditori una proposta, accompagnata da un piano che deve avere concrete possibilità di realizzazione. Il concordato può essere in continuità, ossia che prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa direttamente o tramite un soggetto terzo, ed in tale contesto assume rilievo anche l’obiettivo di tutelare, per quanto possibile, i livelli occupazionali; oppure prevedere la liquidazione del patrimonio a beneficio dei creditori incrementando di almeno il 10% l’attivo disponibile e deve essere assicurato il soddisfacimento dei creditori chirografari (originari e derivanti da degrado dei privilegi) in misura non inferiore al 20%.
Piano attestato di risanamento ex art 56 CCII
Misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Le misure protettive servono a proteggere il patrimonio del debitore o sui beni e sui diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa da “attacchi esterni” dei creditori diretti a promuovere azioni esecutive, cautelari o di garanzia.
Convenzione di Moratoria ex art 62 CCII
La convenzione di moratoria è uno strumento di regolazione provvisoria della crisi che consente all’imprenditore di accordarsi con una categoria di creditori (es banche o fornitori) per una dilazione delle scadenze dei crediti. Uno degli elementi distintivi è la possibilità, al ricorrere dei presupposti, di estendere gli effetti della convenzione anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria, favorendo una gestione ordinata e uniforme delle scadenze. Si colloca a metà strada tra gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, per la potenziale estensione degli effetti anche ai creditori non aderenti, ed i piani di risanamento, per la tendenziale natura stragiudiziale e per la non necessaria omologazione, (eccetto il caso di opposizione).
Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex 64bis CCII
Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO) consente ad un imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di ottenere l’esdebitazione, prevedendo di soddisfare i creditori suddividendoli in classi e distribuendo il valore del ricavato da piano, anche in deroga ai vincoli di distribuzione per le procedure concorsuali, purchè la proposta sia approvata dall’unanimità delle classi.
Metodo GMB
Ogni cliente di GMB Finance è assistito da un professionista
dedicato che analizza la situazione dell’impresa e definisce
una strategia su misura, coerente con gli obiettivi aziendali
e con le priorità operative e finanziarie.
Flusso lavorativo dello studio di fattibilità
Risultati
Miliardi di debito gestito

Nuova finanza raccolta

Operazioni di ristrutturazione seguite
